Il matrimonio. I vari riti per lo Stato Italiano
Poche cose da sapere prima di parlare di nozze
Nel nostro Paese sono tre le celebrazioni che hanno valore legale e in funzioni delle quale una coppia può dichiararsi ed essere riconosciuta come unita in matrimonio.
- Il primo, il più diffuso è il matrimonio definito “religioso” o “concordatario”, celebrato da un sacerdote che si occuperà anche di trascrivere l’atto nel registro di Stato Civile e che quindi avrà il duplice valore di sacramento e di atto civile;
- il matrimonio civile, celebrato da un Ufficiale di Stato Civile, che non viene riconosciuto dalla Chiesa Cattolica come sacramento ma che può essere causa di impedimento anche per le sole nozze con il rito della Chiesa di Roma.
- il matrimonio con rito acattolico, che può essere affidato, come nel matrimonio concordatario a ministri di culto che siano riconosciuti dallo Stato Italiano con pari funzione di ufficiale di Stato civile in funzione di “intese”, cioè di un accordo che ha valore di legge (per esempio le nozze celebrate nelle chiese protestanti e valdesi dai pastori).
- Vi è poi il caso, in una società multiculturale sempre più frequente, del cosiddetto “matrimonio misto”, che per lo Stato Italiano sarà sempre e comunque un matrimonio “concordatario” poiché celebrato da un ministro di culto della Chiesa Cattolica, ma che assume un valore “religioso” particolare per il diritto canonico.
Il rito misto e la “dispensa Paolina”
Il “Rito Misto” è l’unione tra una parte cattolica e una non cattolica, sia battezzata che non battezzata. Per i cristiani in generale, e anche per i cattolici, il Matrimonio Misto, sul piano della diversità religiosa, non è impossibile. La celebrazione con “Rito Misto” avviene in Chiesa, dove la parte non cattolica non parteciperà all’Eucaristia e non pronuncerà le formule matrimoniali tipiche del Matrimonio Cattolico.
Papa Paolo VI, il 31 Marzo 1970, scrisse la “Matrimonia Mixta”, cioè una lettera apostolica in forma di “Motu Proprio” in cui vengono impartite le norme sui Matrimoni Misti. Questa lettera è meglio conosciuta come la “Dispensa Paolina”.
La valutazione su quale rito matrimoniale scegliere spetta solo ed esclusivamente ai futuri sposi senza intromissioni da parte di persone esterne, perché trattandosi di una scelta difficile è fondamentale conoscere le differenze tra i vari riti.
I requisiti di legge per il matrimonio
Tuttavia, indipendentemente dal rito scelto, lo Stato Italiano impone alcune restrizioni per poter contrarre matrimonio. I requisiti sono:
- Avere almeno 18 anni o 16 con un’autorizzazione da parte del Tribunale dei Minori;
- Assenza di malattie fisiche, mentali o deviazioni sessuali. Per tali cause il matrimonio può essere invalidato, se l’altra parte dimostra di non esserne a conoscenza;
- La libertà di stato, perché non devono esserci vincoli da precedenti matrimoni;
- La non appartenenza allo stesso sesso (ancora non superata nel “matrimonio” propriamente detto ma consentita per legge nelle unioni civili);
- L’inesistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione tra i contraenti il matrimonio.
Inoltre, non può contrarre matrimonio la coppia formata da due persone di cui una è stata condannata per omicidio o per tentato omicidio del coniuge dell’altra parte;
Infine, in caso di lutto vedovile o di divorzio, la donna deve rispettare 300 giorni dalla cessazione del precedente matrimonio per evitare dubbi sulla paternità di eventuali figli.
Tuttavia questo termine non dovrà essere rispettato nei seguenti casi:
- Matrimonio dichiarato nullo per impotenza di uno dei due coniugi;
- Matrimonio non consumato;
- Tre anni di effettiva separazione con il precedente coniuge.
VADEMECUM DI MATRIMONIO
A seguire riportiamo una serie di domande le cui risposte vi potranno essere utili per meglio organizzarvi nel disbrigo dei vari adempimenti pre-matrimoniali. Le indicazioni si riferiscono al più diffuso matrimonio concordatario.
Dove si istruisce la pratica matrimoniale?
Per il matrimonio concordatario i nubendi devono recarsi dal proprio parroco per concordare l’istruttoria matrimoniale e per avere ulteriori chiarimenti.
Quanto tempo è necessario per istruire la pratica?
Almeno tre mesi
Quali documenti sono necessari?
- Certificato di battesimo uso matrimonio (da richiedere presso la chiesa in cui si è stati battezzati e non deve superare i sei mesi dall’emissione)
- Certificato di cresima (da richiedere nella parrocchia dove si è stati cresimati). Il certificato va richiesto nel caso in cui l’annotazione dell’avvenuta cresima non sia riportata nel certificato di battesimo.
- Certificato di stato libero ecclesiastico. Il documento è necessario qualora uno dei due sposi dimori o abbia dimorato, dopo il 16° anno di età, per più di un anno fuori dalla Diocesi.
- La Prova testimoniale di Stato libero avviene mediante l’esame di due testi idonei.
- Estratto per riassunto dell’atto di nascita
- Certificato Contestuale. Il certificato va richiesto all’Ufficio Anagrafico di residenza; esso comprende la residenza, la cittadinanza e lo stato libero.
Cosa fare dopo aver prodotto la documentazione richiesta?
Una volta che si è prodotta la documentazione ci si reca dal parroco per rispondere alle domande dell’esame dei nubendi. È un momento importante.
E le pubblicazioni? Dove si fanno?
Il parroco che istruisce la pratica matrimoniale farà le pubblicazioni canoniche in parrocchia, l’eventuale richiesta di pubblicazione nella parrocchia del/della fidanzato/a (qualora abbia la residenza anagrafica nel territorio di un’altra parrocchia) e la richiesta di pubblicazione all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune.
È necessario che almeno uno dei due fidanzati abbia la residenza nel Comune dove è ubicata la parrocchia dove i fidanzati vivono. Altrimenti sarà il parroco che istruisce la pratica a rivolgersi al parroco dove i fidanzati hanno la residenza anagrafica affinché questi chieda le pubblicazioni civili al Comune.
Una volta che le pubblicazioni canoniche e quelle civili sono state affisse il tempo necessario (otto giorni consecutivi, comprensivi di due giorni festivi) vengono portate al parroco dell’istruttoria matrimoniale al fine di riportane gli estremi nello stato dei documenti.
Una volta che l’istruttoria è stata conclusa cosa bisogna fare?
Concluso l’iter necessario i documenti vengono portati dai nubendi o dal parroco o da un suo incaricato, alla Curia Vescovile per ricevere il Nulla Osta alla celebrazione e, qualora sia necessario, il Nulla Osta di trasferimento della celebrazione ad altra Parrocchia.
Una volta che i documenti sono stati controllati e vidimati dalla Curia, l’intera documentazione viene riportata al parroco che ha istruito la pratica.
Se la parrocchia dove sarà celebrato il matrimonio è diversa dalla parrocchia dell’istruttoria matrimoniale la Curia consegnerà per essa anche una copia dello stato dei documenti e l’originale delle pubblicazioni civili.